TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 123.
(Contributo compensativo).

Art. 123.
(Contributo compensativo).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

      1. Identico.

      2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:       2. Identico.

          a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

          b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

        2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».

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